Rivalutazioni di terreni, partecipazioni e beni di impresa, riaperte anche per il 2017

La Legge di Bilancio 2017 ripropone due fattispecie di rivalutazione già previste in passato: la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni detenuti non in regime di impresa alla data del 1° gennaio 2017 e la rivalutazione dei beni d’impresa iscritti in bilancio al 31 dicembre 2016. Per quanto riguarda i terreni (edificabili ed agricoli) e le quote di partecipazione in società detenute da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali (e quindi al di fuori di un’attività d’impresa), le condizioni sono le seguenti: possesso della partecipazione alla data del 1° gennaio 2017, redazione di una perizia giurata di stima, versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% sull’intero valore risultante dalla perizia entro il 30 giugno 2017, oppure pagamento in tre rate annuali di pari importo di cui la prima entro il 30 giugno 2017.

Ciò è finalizzato al calcolo del plusvalore che si genera in caso di cessione, dato dalla differenza tra il corrispettivo ricevuto per la vendita e il costo di acquisto sostenuto. L’effetto della rivalutazione infatti è quello di aggiornare il costo fiscale del terreno o della partecipazione al valore indicato nella perizia, che potrebbe essere notevolmente superiore rispetto al costo all’epoca sostenuto per l’acquisto, specialmente per i terreni posseduti da molto tempo. In tal modo si può contare su un valore più alto da confrontare con il corrispettivo ricevuto per la vendita, generando un risparmio di imposta. L’operazione si perfeziona con il pagamento dell’imposta sostitutiva o con il versamento della prima rata, pertanto il maggior valore è utilizzabile immediatamente per la determinazione delle plusvalenze.

Il mancato versamento delle rate successive alla prima non fa venir meno la validità della rivalutazione ma comporta l’iscrizione a ruolo degli importi non versati. La rivalutazione dei beni d’impresa, invece, interessa tutti i soggetti (le società) tenuti alla redazione del bilancio i quali possono aggiornare il valore dei beni ammortizzabili, delle partecipazioni e dei terreni iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2015 (esclusi gli immobili merce) e che risultino ancora iscritti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, data di riferimento. In tal caso il maggior valore iscritto in bilancio si considera riconosciuto ai fini fiscali a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione (gli effetti fiscali sono dunque differiti al 2019), ad esclusione degli immobili per i quali gli effetti fiscali si considerano riconosciuti a partire dal 2018.

Sull’importo rivalutato deve essere versata un’imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, e nel caso in cui i beni siano alienati, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa prima del quarto periodo successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, la plusvalenza o la minusvalenza deve essere determinata senza tener conto del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione.


Dott.ssa Cristina Claretti

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